Dal 22 aprile 2017, con l’entrata in vigore della legge 18 aprile 2017, n. 48, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (“disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”), è stato modificato l’articolo 7, comma 15-bis del codice della strada, in materia di parcheggiatori e guardiamacchine.
Al di là dell’aumento della sanzione amministrativa pecuniaria e di qualche ritocco nella sintassi del comma, l’analisi della novella si incentra sull’introduzione della reiterazione come elemento aggravante, che si aggiunge a quello già presente consistente nell’impiego dei minori, ma anche sulle modalità dell’incremento della sanzione, prima semplicemente definito come raddoppio (“la somma è raddoppiata”) ed oggi previsto come aumento del doppio (“la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio”), riproponendo una formula già presente nel decreto legge e già criticata per l’ambiguità.
Eh sì, perché un conto è prevedere il semplice raddoppio, per il quale non vi possono essere dubbi circa la necessità di moltiplicare per due la somma che il trasgressore è tenuto a pagare, un altro è disporre che la sanzione pecuniaria sia “aumentata del doppio”, che in italiano, salvo smentite, dovrebbe significare che di fatto è triplicata.
Siamo certi che l’intenzione era quella di utilizzare la locuzione come sinonimo di raddoppiare, poiché nell’accezione comune tanto si intende, ma perché allora addentrarsi in ambigue formule invece di utilizzare termini semplici che peraltro erano già utilizzati nella precedente formulazione dell’articolo. Tanto si deve concludere anche leggendo i dossier che accompagnano il disegno di legge di conversione e quindi si seguirà l’interpretazione più scontata.
Di seguito, il comma 15-bis prima e dopo la modifica.
Articolo 7, comma 15-bis del codice della strada In vigore fino al 21 aprile 2017 |
Articolo 7, comma 15-bis del codice della strada In vigore dal 22 aprile 2017 |
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15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 765 a euro 3.076. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. | 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell’attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II. |
L’altra novità che riguarda lo svolgimento dell’attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine…
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