Il testo abrogato così recitava: ‘E’ istituito presso il Ministero dell’interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l’importazione definitiva. La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi.
L’iscrizione dell’arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.
Nel catalogo sono indicati: il numero progressivo di iscrizione; la descrizione dell’arma e il calibro; il produttore o l’importatore; lo Stato in cui l’arma è prodotta o dal quale è importata.
Confezioni artistiche o artigianali non alterano il prototipo se rimangono invariate le qualità balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso.
Con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l’interno determina…
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