La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, esclude categoricamente questa possibilità. Il parere si fonda sia sull’interpretazione letterale della norma invocata, che “non consentirebbe di utilizzare le risorse menzionate per finanziare il trattamento accessorio del personale di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato” sia su di una interpretazione di tipo logico-sistematico che esclude la possibilità di destinare tali risorse (di per sé di carattere straordinario) a spese ripetitive e continuative, a garanzia dell’equilibrio finanziario dell’ente.
La Corte conclude quindi sostenendo che le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative per la violazione al codice della strada possono finanziare progetti incentivanti solamente ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Ccnl. 1 aprile 1999, finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, al potenziamento dei controlli, a rafforzare il servizio di sorveglianza territoriale nelle ore notturne e non anche, quindi, ai sensi dell’art. 208 CdS.
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