Lotta al lavoro nero, sicurezza sul lavoro, contrasto del caporalato. Qual è il contributo della Polizia Locale?

Tema di grande attualità, anche dopo la pubblicazione della Legge n. 199/2016 in tema di “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero”, del ruolo ruolo delle polizie locali nel contrasto e nella repressione del caporalato si parlerà al prossimo Convegno di Polizia Locale della Spezia. Ci sollecita a riprendere le fila di tutti gli elementi in gioco un’analisi di A. Gardina

23 Marzo 2017
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A fine 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199 del 29.10.2016 in tema di “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. Del ruolo ruolo delle polizie locali nel contrasto e nella repressione del caporalato si parlerà nella mattina del prossimo 5 aprile all’interno del XXI Convegno di Polizia Locale della Spezia (www.pmspezia.it). Ma quale è il contributo che la Polizia Locale può dare nel contrasto al lavoro nero e per la sicurezza sui luoghi di lavoro?

Il contributo della PL nel contrasto al lavoro nero e per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Si ripropone la relazione del 2016 di A. Gardina, un completo approfondimento sul tema del contributo delle polizie locali nel contrasto al lavoro nero nel quale venivano trattati i principali aspetti in materia, tra cui:

  • le modalita’ di accertamento degli illeciti in materia lavoristica
  • l’accertamento e contestazione degli illeciti amministratrivi
  • il procedimento sanzionatorio amministrativo in materia giuslavoristica
  • le sanzioni in tema di lavoro nero e la sospensione dell’attivita’ imprenditoriale
  • la sospensione dell’attivita’ imprenditoriale
  • accertamento e contestazione degli illeciti penali
  • lavoro minorile e lavoratrici madri

E nel quale viene fornita utile modulistica operativa:

  • verbale di primo accesso ispettivo
  • domande per s.i.t.

Le funzioni di polizia giudiziaria attribuite agli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia locale

Le funzioni di polizia giudiziaria, attribuite agli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale e e provinciale derivano dalla lettura coordinata degli articoli 57 del Codice di Proceduta Penale (comma 2° e 3°) e 5 della legge 65/1986).
In particolare l’articolo 5 della legge quadro in materia di polizia municipale, opera una distinzione di qualifiche tra gli addetti da un parte ed i responsabili e gli addetti al coordinamento e controllo dall’altro, attribuendo ai primi la quali di agenti di polizia giudiziaria, mentre ai secondi riserva quella di ufficiali.
Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità non ha avito dubbi nel riconoscere alle polizie locali competenza generale nell’accertamento dei reati, ponendo come unico limite sostanzialmente quello territoriale legato al comune in cui il servizio deve essere prestato. Il fatto che l’orientamento sopra descritto si riferisca all’articolo 221 del codice di procedura penale ( c.p.p.) in vigore fino al 23 ottobre 1989 non ha rilievo, dato che l’attuale formulazione dell’articolo 57 del c.p.p. ricalca quella precedentemente in vigore.
In tal senso la sentenza n° 35099 della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 10/06/2015, che pur ribadendo i limiti spazio temporali (durata dell’espletamento del servizio e comune di appartenenza) che incontrano gli appartenenti alle polizie locali nell’espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, ha riconosciuto la loro competenza generale nell’accertamento di reati.2 In forza di questo le polizia locali sono legittimate anche ad accertare violazioni amministrative e penali anche in materia giuslavoristica o nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 81/2008.
Tale competenza nell’ambito degli accertamenti relativi ad illeciti amministrativi discende dall’articolo 33 della legge 183/2010, il cd Collegato Lavoro, che intervenendo sul d.lgs 124/2004 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30.) ed in particolare sull’articolo 13 comma 7 ha esteso il potere di diffida a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’ articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L’istituto della diffida non può prescindere da quello di accertamento di illeciti amministrativi

L’istituto della diffida è tipico del procedimento amministrativo sanzionatorio in materia di lavoro e non può prescindere da quello di accertamento di illeciti amministrativi, consistendo nell’intimazione a sanare una situazione pregressa di violazione di legge che da luogo all’irrogazione di almeno una sanzione amministrativa In poche parole se agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria è attribuito il potere di diffida è ovvio che devo esserlo anche quello di accertamento e di contestazione di illeciti amministrativi in materia giuslavoristica.

D’altra parte già l’articolo 22 del d.lgs 758/1994 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, precisava già che il pubblico ministero può prendere notizia di una contravvenzione in materia di lavoro sia di propria iniziativa sia a seguito di ricevimento da parte di privati o di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza, dandone successivamente immediata comunicazione all’organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
In questo caso, gli l’organi ispettivi del Ministero del Lavoro o delle Aziende Sanitarie Locali informano il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Inopportunità dello svolgimento di attività di contrasto agli illeciti giuslavoristica da parte delle forze di polizia?

Venendo alle fonti del diritto che legittimano forze ed organi di polizia ad intervenire al fine di contrastare illeciti amministrativi e penali in materia di “lavoro” è obbligo fare riferimento sia al decreto legislativo D.Lgs. 758/1994 che al cosiddetto Collegato lavoro, vale a dire la legge 183/2010.
Fatte queste premesse occorre però sottolineare l’inopportunità dello svolgimento di attività di contrasto agli illeciti giuslavoristica da parte delle forze di polizia e della stesse polizie locali non coordinate con gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Infatti occorre tenere presente che il coordinamento dell’attività ispettiva in materia giuslavoristica compete, anche a livello provinciale ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs 124/2004, proprio agli organi periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vale a dire alle Direzioni Territoriali del Lavoro ( D.T.L.) , in attesa diventi operativo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Agenzia la cui costituzione è prevista dal d.lgs 149/2015.

Le modalita’ di accertamento degli illeciti in materia lavoristica

L’azione coordinata di polizia locali e organi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che fanno capo a livello provinciale alle D.T.L. può portare a risultati eccellenti nell’azione di contrasto a fenomeni che a livello locale sono forieri di tensioni e problemi.  Ad esempio oggetto dei controlli possono essere…

Continua a leggere la relazione di A. Gardina

Ti interessa l’argomento? Assisti alla relazione del XXII Convegno Nazionale di PL della Spezia:

Il ruolo delle polizie locali nel contrasto e nella repressione del caporalato
(A. Gardina, Capo Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como e Lecco)

PM Spezia

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