Legge 23 giugno 2017 n. 103 – elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 162 comma 4 bis codice di procedura penale – prime direttive
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, 31/7/2017, prot. n. 1772
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1 Dicembre 2017
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Pubblichiamo alcune direttive emanate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio circa l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 162 comma 4 bis codice di procedura penale.
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 23 giugno 2017 che ha introdotto il comma 4 bis dell’art. 162 del codice di procedura penale “l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario”.
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