Il caso
L’Associazione di volontariato ricorreva al Tribunale Amministrativo del Lazio per impugnare il decreto con il quale il Questore della Provincia di Roma aveva “respinto l’istanza della suddetta Associazione volta a ottenere l’autorizzazione all’uso dell’uniforme, dei fregi, dei distintivi e delle mostrine da dare in dotazione agli associati operatori volontari e ha invitato il Presidente dell’Associazione a modificare il nome dell’Associazione entro 30 giorni; l’impugnazione era estesa a ogni altro atto comunque connesso”. L’Associazione chiedeva pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
La sentenza
I giudici del Consiglio di Stato hanno evidenziato che “l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza dispone di ampia discrezionalità riguardo l’approvazione delle divise e degli stemmi delle associazioni di volontariato che, come l’appellata, svolgono attività di supporti a quella delle organizzazioni pubbliche, operanti in tale settore, al fine di evitare pericolose confusioni fra le organizzazioni private e quelle pubbliche”, ma hanno pure ravvisato che, benché “l’Associazione appellata sia stata autorizzata a inserire la parola “Polizia” nella propria denominazione, la stessa sia foriera di palesi equivoci, per cui il suo utilizzo comporta la necessità di rendere le divise e gli stemmi dei volontari immediatamente distinguibili da quelli degli operatori delle forze dell’ordine”. Il Consiglio di stato ha dunque “ritenuto che non appare manifestamente illogica e risulta invece conforme al dettato normativo” la valutazione del Questore che, “ravvisando il fatto che alcuni elementi dell’abbigliamento dei volontari riproducono insegne analoghe a quelle identificative della Polizia di Stato, che alcuni capi per foggia e colore sono simili a quelli in dotazione al Corpo di Polizia Penitenziaria, che la divisa di rappresentanza risulta simile a quella precedentemente in uso al medesimo Corpo e che i rami d’ulivo circondanti l’aquila dorata ad ali spiegate sembrerebbero riprodurre il fregio inserito nell’abbigliamento del Corpo Forestale dello Stato, ha negato la richiesta autorizzazione”.
Inoltre, in conseguenza del fatto che anche l’inserimento della parola Polizia può portare ad equivoci, viene ribadito come “l’utilizzo, autorizzato, del termine “Polizia” nella denominazione dell’Associazione imponga particolare cautela per evitare ulteriori confusioni fra questa e le forze dell’ordine”.
Proprio per evitare pericolose confusioni fra le organizzazioni private e quelle pubbliche, anche a livello di ordine pubblico, il Consiglio di Stato ha accolto come legittimo il ricorso del Questore di Roma e ha respinto conseguentemente il ricorso di primo grado dell’Associazione.
Consulta la sentenza del Consiglio di Stato 08.09.2016 n.3832
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