Conversione D.l. 193/2016 (c.d. Decreto Fiscale): via libera della Camera dopo il voto di fiducia. Novità sull’estensione della definizione agevolata

La Camera ha approvato il decreto legge “fiscale”, dopo aver votato la fiducia per l’approvazione della legge di conversione del Decreto-Legge 193/2016. Tra le molte novità previste nel nuovo testo, è stata estesa la definizione agevolata alle sanzioni iscritte a ruolo nel 2016 (il periodo interessato passa dagli anni 2000-2015 al periodo 2000-2016) e gli enti locali che sono ricorsi alla riscossione mediante ingiunzione fiscale potranno (discrezionalmente) applicare la definizione agevolata ai…

17 Novembre 2016
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La Camera, dopo aver votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del D.l. 193/2016 (c.d. “Decreto Fiscale”), recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea, ha approvato il provvedimento. Il testo passa ora all’esame del Senato.

Tra le molte novità previste, è stata estesa la definizione agevolata alle sanzioni iscritte a ruolo nel 2016 (il periodo interessato passa dagli anni 2000-2015 al periodo 2000-2016) e gli enti locali che sono ricorsi alla riscossione mediante ingiunzione fiscale potranno (discrezionalmente) applicare la definizione agevolata ai provvedimenti notificati dal 2000 al 2016 (nuovo articolo 6-ter).

Dopo l’approvazione e prima della pubblicazione della legge di conversione, forniremo il commento aggiornato della novità.
Intanto si propone l’articolo 6-ter che dovrebbe disciplinare la definizione agevolate per le entrate da riscuotere mediante ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910.

Art. 6-ter. – (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).
1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 10 e 11 dell’articolo 6.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».

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