Secondo la Corte il Tribunale ha correntemente determinato la misura della durata della sospensione, raddoppiando la sanzione minima prevista dalla disposizione legislativa e commisurandola ai profili fattuali della condotta ed, in particolare, al grado del tasso alcolemico riscontrato.
Infatti, in tema di guida in stato di ebbrezza, il raddoppio delle sanzioni da applicarsi in caso di provocato incidente stradale, si riferisce non solo a quelle penali, ma anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
Fondato invece il secondo motivo di ricorso, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, disposta dal Giudice di merito, non è prevista tra le ipotesi di sanzioni di cui all’art. 186, lett. b), c.d.s..
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