La percentuale di responsabilità dell’imputato veniva individuata intorno al 20% e lo stesso veniva condannato, come il responsabile civile, in solido, al risarcimento dei danni da perdita subiti dai genitori della vittima.
Il condannato ricorreva per cassazione, lamentando carenza e illogicità della motivazione in relazione all’accertamento del fatto, all’attribuzione dello stesso e alla pronuncia di colpevolezza.
Gli Ermellini hanno evidenziato come tanto il giudice di merito, quanto la Corte territoriale abbiano riconosciuto una responsabilità preponderante in capo alla vittima; assegnando una percentuale di colpa residuale all’imputato, ma affermandone la colpevolezza per la violazione dell’art. 143 del C.d.S.
Secondo la Cassazione, in materia di circolazione stradale, non è sufficiente l’inosservanza di una norma del codice o la sussistenza di una condotta antigiuridica per affermare il nesso di causalità tra la stessa e il concretizzarsi di un evento dannoso.
Il nesso di causalità, infatti, deve essere provato ed è escluso nel caso in cui l’evento si sarebbe ugualmente verificato senza il comportamento incriminato.
Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, dal momento che il fatto non costituisce reato.
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