La scritta ha finalità pubblicitaria ed è pericolosa perché fattore di distrazione per gli automobilisti che transitano.
L’art. 23, comma 7, del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) dispone che è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.
Sono consentite soltanto le insegne di esercizio, con esclusione quindi dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’Ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel caso di specie il Collegio rileva che per la sua collocazione (sul tetto dello stabilimento) ed il suo concreto orientamento, deve escludersi la classificabilità dell’impianto pubblicitario nel novero delle “insegne commerciali”. Infatti, l’“insegna” non può avere la funzione prevalente di individuare i locali dell’impresa in favore di chi tali locali deve raggiungere, essendo essa in sostanza leggibile solo da chi percorre l’autostrada.
La nozione di insegna di esercizio va intesa in senso rigorosamente restrittivo, circoscrivendola a quei soli casi in cui l’insegna serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa.
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