Il giudice dell’impugnazione annullava la sanzione per mancata contestazione all’incolpato dell’ipotesi di reato di cui all’art. 187, comma 1, dello stesso C.d.S., ritenendo che la sussistenza di una necessaria correlazione tra le suddette norme è manifestamente fondato.
Il Prefetto avverso la sentenza sfavorevole è ricorso in Cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 186, 187, 3 e 223 C.d.S.
La Corte nell’accogliere il ricorso del Prefetto ha sostanzialmente affermato che rischia la sospensione della patente, nel caso in esame per 24 mesi, l’automobilista che si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti medici per verificare l’assunzione di stupefacenti e, questo, indipendentemente, dal fatto che ricorra o meno un’ipotesi di reato.
Si rileva che la fattispecie legale, la cui violazione venne ascritta all’automobilista è quella di aver violato il precetto di cui all’art. 187, comma 8, C.d.S., che prevede che «Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’art. 119. Si applicano le disposizioni dell’art. 186, comma 2, lett. c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo art. 186».
Si tratta di misura di carattere preventivo e natura cautelare, che trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, il conducente del veicolo che non abbia rispettato l’obbligo di sottoporsi a visita medica e possa con la sua condotta arrecare pregiudizio o porre in pericolo altri soggetti, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 8, del predetto articolo.
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