Come indicato nella sentenza «l’avvallamento determinato dalla buca di vaste dimensioni descritta in una parte della strada di piena percorrenza, configura, in assenza di ogni dimostrazione di un eccesso di velocità del conducente, una condizione dei luoghi invisibile e imprevedibile, tale da determinare una situazione di pericolo e la fattispecie insidiosa».
La mancanza di qualsiasi segnalazione sulla presenza del fosso e della condizione di dissesto della strada, «evidentemente presente da tempo», sono i motivi che non hanno consentito all’attore di adottare alcuna cautela al fine di evitare il passaggio in quel punto della strada.
Scatta la responsabilità oggettiva dell’ente locale tenuto alla custodia e alla manutenzione delle strade.
Il contratto di appalto però stipulato dal Comune con una società appaltatrice prevedeva espressamente l’obbligo di sorveglianza sulle strade affidate in manutenzione della ditta nonché la responsabilità per eventuali danni a terzi dalla mancata osservanza degli obblighi. La società chiamata in causa dal Comune, dunque, dovrà manlevarlo dal risarcimento dei danni subiti dal conducente.
LEGGI LA SENTENZA
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento