Il verbale conteneva la solita espressione – mutuata dall’articolo 201, comma 1-bis, lettera e) del Codice della strada – secondo cui l’infrazione non è stata contestata immediatamente perché era stato usato un apparecchio che consente «la determinazione dell’illecito in tempo successivo» quando il veicolo è già a distanza dagli agenti. Ma la Corte osserva che «in via di principio» su un lungo rettilineo nulla impedisce l’alt.
Evidenzia inoltre la Corte, il tratto di competenza nel caso di specie era un lungo rettilineo e dunque «nulla impediva agli organi di Polizia Stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l’autovettura di cui si era rilevato l’eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione». Il verbale non poteva dunque limitarsi a specificare l’utilizzo dell’autovelox, senza specificare le ragioni per cui era stata impossibile la contestazione immediata.
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