I danneggianti impugnavano il verbale in quanto la contestazione non era stata immediata ai sensi dell’art. 201 C.d.S., ma avveniva dopo la verificazione del sinistro.
La Suprema Corte rileva che, ai fini della legittimità del procedimento, l’indicazione all’interno del verbale, dei motivi per cui la contestazione degli addebiti possa essere differita trova un’eccezione proprio nel caso di specie, ossia nell’ipotesi di un accertamento di violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Infatti, «risulta che i verbalizzanti sono intervenuti sul luogo del sinistro, allorquando il trasgressore ed il proprietario coobbligato non erano presenti per essersi allontanati (i verbalizzanti hanno utilizzato il termine “fuga”) dopo l’incidente.
Risulta inoltre agli atti che il verbale delle forze dell’ordine era stato preceduto dalla notifica del verbale di contestazione, «dal quale risultava la ragione della mancata contestazione (immediata) e non aveva ulteriore necessità di specificare, o riportare la ragione di una mancata contestazione perché, ciò, avrebbe integrato gli estremi di una duplicazione inutile: portare a conoscenza del trasgressore, ciò che già era nel dominio della conoscenza dello stesso trasgressore». Il ricorso è rigettato.
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