La nuova disciplina entra in vigore il 13 gennaio 2018.
Vediamo nel dettaglio cosa stabilisce il decreto:
• visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS (art. 1);
• visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale (art. 2);
• fasce orarie di reperibilità: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi (art. 3);
• esclusioni dall’obbligo di reperibilità: i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67% (art. 4);
• il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall’INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata (art. 5);
• variazione dell’indirizzo di reperibilità deve essere comunicato dal dipendente all’amministrazione presso cui presta servizio (art. 6);
• in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato:
– è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta;
– il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio (art. 7);
• qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che:
– deve eccepire il dissenso seduta stante;
– il dissenso deve essere sottoscritto dal dipendente;
– deve sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo (art. 8);
• rientro anticipato al lavoro: il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo (art. 9);
Consulta il D.P.C.M.
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