Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute.
La presente circolare è principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l’attività di supporto svolta dalle prefetture.
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