L’articolo 1 del codice subisce la modifica del comma 2 proponendo tra le finalità perseguite dal legislatore la promozione della mobilità sostenibile e l’uso dei velocipedi. A quanto indirizzo di massima seguono le modifiche dell’articolo 61 e dell’articolo 164 del codice. L’articolo 61 è stato modificato per consentire agli autobus da noleggio da gran turismo e di linea, oltre che l’installazione dei portabagagli e dei portasci posteriori a sbalzo, anche dei portabiciclette; le sole strutture portabiciclette potranno essere installate anche anteriormente, ma sempre secondo le direttive stabilite dal MIT. La modifica è coordinata poi con quella dell’articolo 164, modificato con l’introduzione del comma 2-bis per consentire lo sbalzo anteriore di tali portabiciclette fino a un massimo di 80 centimetri rispetto alla sagoma del veicolo.
CONSULTA LA LEGGE
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento