L’appellante propone ricorso per Cassazione denunciando di non aver rifiutato la ricezione dell’atto – il quale presumibilmente era stato rifiutato da un soggetto terzo – e contestando la veridicità delle dichiarazioni del portalettere circa il rifiuto della consegna espresso dal ricorrente medesimo.
La Suprema Corte ribadisce che qualora la notificazione avvenga a mezzo posta, l’attività di notificazione posta in essere dall’agente postale, ai sensi dell’art. 1 L. n. 890/1982, gode della medesima fede privilegiata relativa all’attività di notificazione svolta dall’ufficiale giudiziario, avendo, del resto, medesimo contenuto.
E’ sostanzialmente accertato che il rifiuto è stato fatto dal destinatario, dunque «ne consegue che anche nell’ipotesi di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico».
LEGGI LA SENTENZA
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento