Secondo consolidata giurisprudenza, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale devono concorrere le seguenti condizioni:
A) che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate;
B) che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente (cfr. Cass. Sez. 5 n. 5105 del 14.3.2000, dep. 28.4.2000).
La certificazione pertanto postula l’attestazione di fatti non appartenenti alla sfera di attività del funzionario redigente o non caduti sotto la sua percezione e appare plausibile che il console di uno stato straniero, in determinate circostanze, possa certificare l’esistenza di un’abilitazione alla guida conseguita nello stato di appartenenza.
LEGGI LA SENTENZA
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento