La Corte chiarisce che le opposizioni alla ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto in materia di violazioni del codice della strada ex art. 204 c.d.s. «il criterio di riparto della competenza è fondato sul valore della lite per cui sarebbero attribuite al Tribunale le cause di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in cui è stata applicata una norma sanzionatoria che preveda una sanzione edittale nel massimo di importo superiore ad €15.493,00, ovvero, le cause in cui la norma sanzionatoria applicata non preveda un massimo edittale, ma sia stata irrogata in concreto una sanzione pecuniaria superiore all’importo indicato, mentre avuto riguardo alle “opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada” di cui agli artt. 204-bis d.lgs. n. 285/1992 e 7 d.lgs. n. 150/2011, esse rimangono attribuite alla competenza esclusiva per materia – senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione – al giudice di pace del luogo ove è stata commessa l’infrazione accertata».
La Corte dichiara dunque la competenza del Giudice di Pace di Sinopoli.
FORUM POLIZIA
Ragusa, 22-23 marzo 2018
VIII FORUM REGIONALE DI POLIZIA LOCALE
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