La sentenza (
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 18 aprile 2018, n. 9555) che si propone può sicuramente rappresentare un
vulnus per tutto il procedimento legato alla decurtazione dei punti, non tanto perché ribadisce un principio che si ricava agevolmente dall’articolo 126-bis, che ammette di fatto il sindacato del giudice riguardo al giustificato e documentato motivo per cui l’intestatario del veicolo può andare esente dalla responsabilità per la violazione in commento, ma perché allarga pericolosamente le maglie della rete tessuta dal legislatore per l’applicazione della norma in commento. Non dimentichiamo, però, che la sentenza si riferisce a un caso e che, pur enunciando un principio di diritto (1), non si applica automaticamente a chiunque voglia dichiarare di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo nella circostanza della violazione che comporta la decurtazione dei punti, anche perché, altrimenti, sarebbe opportuna l’abrogazione dell’articolo 126-bis, comma 2. Certo è che stante l’insindacabilità della valutazione del giudice (o, ancor di più per noi del Prefetto) il rischio di una abrogazione implicita dell’articolo in commentoesiste sul serio.
Nel caso esaminato dalla Corte il verbale era stato notificato alla proprietaria di un veicolo guidato anche dagli altri appartenenti alla famiglia, ma questa aveva comunicato, a seguito della notifica avvenuta dopo quattro mesi dalla violazione, di non ricordare a distanza di tanto tempo chi poteva aver guidato il veicolo. Sia il Giudice di pace, sia il Tribunale accoglievano la tesi della ricorrente e condannavano il Comune al pagamento delle spese di lite (oltre alla beffa, il danno).
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