Nel caso di specie, i giudici di piazza Cavour hanno ribaltato la decisione del Tribunale di Modena che aveva disconosciuto la valenza di fede privilegiata al verbale della Polizia Stradale, sostenendo, di converso, che ogni verbale che eroga sanzioni, in conformità al Codice della strada, ha valore di atto pubblico. Per tale motivo, all’Amministrazione Pubblica non deve essere addossato l’ulteriore onere di fornire la “prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere”.
Così, dopo alcune diserzioni in ambito di violazioni al CdS e di procedimenti di opposizione all’atto di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, dove la Pubblica Amministrazione assume il ruolo di attrice, i giudici con l’ermellino si sono pronunciati sulla questione del cartello pubblicitario abusivo. Il profilo sanzionatorio è disciplinato dall’art. 23, comma 7, del CdS che indica la sanzioni applicabili in presenza di una condotta illegittima, quale quella delineata dal successivo comma 13-bis. Questa specifica norma considera illegittima la collocazione (o il far collocare), mezzi pubblicitari senza la necessaria autorizzazione o il posizionamento dei mezzi pubblicitari non conforme alle prescrizioni normative: in siffatte situazioni, l’ente proprietario della strada deve diffidare l’autore della violazione, nonché il proprietario del suolo nel caso di terreno privato, affinché venga rimosso il cartello abusivo. In conformità alla normativa ricordata, l’amministrazione aveva provveduto ad accertare l’esistenza del cartello pubblicitario non autorizzato, contestando l’assenza di autorizzazione per l’installazione dell’impianto pubblicitario. Contro la contestazione sollevata, la società convenuta non si è opposta ed anche in ragione di tale comportamento, era stato richiesto il versamento dell’imposta di pubblicità al soggetto pubblicizzato nel cartellone “abusivo”, in ragione del tenore del rammentato comma 13-bis. Con tale previsione normativa, il legislatore ha specificato che “In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto”. La medesima disposizione, inoltre, autorizza tutti gli organi di polizia stradale ad accedere sul fondo privato dove è collocato il mezzo pubblicitario e, qualora non sia possibile individuare l’autore della violazione, la sanzione amministrativa prevista è applicata a chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione, ossia a chi ne ha il beneficio derivante dal messaggio pubblicitario contenuto.
Da quanto esposto ne consegue che, accertata l’esistenza del cartello pubblicitario e, contestualmente, l’assenza di autorizzazione, occorre verificare il soggetto pubblicizzato con il cartellone abusivo al fine di individuare il soggetto che ne trae il beneficio: questo sarà il soggetto passivo dell’imposta di pubblicità, in quanto corresponsabile con chi ha collocato abusivamente il cartello pubblicitario. A questa conclusione giunge la Cassazione affermando: “era ragionevole presumere che la stessa società fosse, comunque, corresponsabile con il materiale installatore del manifesto pubblicitario, giusta la normativa di cui all’ art. 197 CdS”. L’articolo 197, infatti, prevede il concorso nella violazione e, sulla base dei dati e delle informazioni acquisite, la Suprema Corte ha ritenuto che ciò fosse sufficiente “ad acclarare la responsabilità (se non esclusiva, solidale) della società (…) in ordine all’apposizione del cartello oggetto di causa e, pertanto, l’Amministrazione aveva assolto l’onere della prova relativa all’imputazione del comportamento sanzionato”. In caso contrario, sempre secondo i giudici di legittimità, la società avrebbe dovuto dimostrare che l’affissione del cartello pubblicitario era stata eseguita senza la sua volontà.
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