La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità per il mancato tentativo di un’interpretazione costituzionalmente orientata. Entrambi i giudici rimettenti hanno, con motivazione plausibile, escluso la possibilità di interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, osservando che il recente ripetuto intervento del legislatore sulla disposizione censurata mostrava chiaramente che si era inteso restringere in modo progressivo la discrezionalità del giudice della controversia, fino a definire le sole ipotesi che facoltizzano il giudice, in caso di soccombenza totale, a compensare, in tutto o in parte, le spese di lite; ipotesi che quindi erano tassative: la soccombenza reciproca ovvero l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
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