Illegittimità costituzionale art. 92, comma 2, c.p.c.

Con la sentenza n. 77 del 2018 la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese nelle sole ipotesi tassative indicate

9 Maggio 2018
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Con la sentenza n. 77 del 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa nondimeno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, derivando l’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, sia nelle due ipotesi nominate, sia ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, dalla generale prescrizione dell’art. 111, sesto comma, Cost., secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità per il mancato tentativo di un’interpretazione costituzionalmente orientata. Entrambi i giudici rimettenti hanno, con motivazione plausibile, escluso la possibilità di interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, osservando che il recente ripetuto intervento del legislatore sulla disposizione censurata mostrava chiaramente che si era inteso restringere in modo progressivo la discrezionalità del giudice della controversia, fino a definire le sole ipotesi che facoltizzano il giudice, in caso di soccombenza totale, a compensare, in tutto o in parte, le spese di lite; ipotesi che quindi erano tassative: la soccombenza reciproca ovvero l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

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