Alcoltest valido anche con dicitura ‘volume insufficiente’

Cassazione penale, sentenza 11/5/2018, n. 21050: la dicitura presente sullo scontrino dell’etilometro non può mettere in discussione l’esito del test

7 Giugno 2018
Modifica zoom
100%
Automobilista fermato per guida in stato di ebbrezza, «il tasso alcolemico accertato mediante etilometro», tasso pari a 1,77 grammi per litro alla prima prova e pari 1,86 grammi per litro alla seconda prova.

Inutile l’obiezione, mossa dal legale dell’automobilista, finalizzata a mettere in discussione l’attendibilità dell’alcooltest, richiamando «la dicitura ‘volume insufficiente’» presente sullo «scontrino della prima misurazione». Secondo i giudici questo dettaglio attesta «soltanto la mancata adeguata espirazione» da parte dell’automobilista, ma non mina la validità del controllo.

LEGGI LA SENTENZA

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento