Prime indicazioni operative sulla riforma del codice della strada (III parte)

Approfondimento di Giuseppe Carmagnini

Giuseppe Carmagnini 16 Dicembre 2024
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Mobilità ciclistica

Per quanto riguarda le norme che interessano la circolazione dei velocipedi si tratta in parte di interventi di coordinamento, in particolare per quanto riguarda le definizioni (ad esempio, il termine “casa avanzata” è sostituito dalla nuova definizione di “zona di attestamento ciclabile”). Alcune modifiche hanno altresì riguardato le norme di comportamento. Per quanto di immediato interesse operativo è utile limitarsi a quest’ultime.

Dispositivi di segnalazione visiva. Continua a essere obbligatoria la loro installazione e la loro efficienza, ai sensi dell’articolo 68 del codice della strada, mentre l’omesso utilizzo nelle condizioni di ridotta visibilità previste dall’articolo 153 del codice della strada è punito da tale ultima norma di comportamento. Si ricorda, ovviamente, che non si applica la decurtazione dei punti ai conducenti dei velocipedi, ancorché titolari di patente.

Posizione sulla carreggiata. Con l’aggiunta del comma 2-bis, l’articolo 143 consente ai ciclisti di non rispettare l’obbligo della destra rigorosissima nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, dove questi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata, mentre nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia, cioè la destra della stessa.

Precedenze. Il comma 4-bis dell’articolo 145 dispone che nelle aree pedonali, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili i conducenti dei veicoli a motore ammessi alla circolazione, nel rispetto delle regole generali della precedenza, devono prestare particolare attenzione ai pedoni e ai ciclisti. Si tratta, in sostanza, di una disposizione che non determina nuove regole di precedenza, ma richiede unicamente una maggiore attenzione in determinate zone nei confronti dell’utenza debole rappresentata da pedoni e ciclisti. Invece, il comma 4-ter dispone che i conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua.

Sorpasso. È stato modificato opportunamente il comma 9-bis dell’articolo 148, per cui il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato su qualsiasi tipologia di strada con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri. La violazione di tale precetto è sanzionata ai sensi dell’articolo 148, comma 16, primo periodo; ne consegue che non trova applicazione la sospensione della patente di guida, né la decurtazione dei punti, previsti dal terzo periodo del comma 16.

Manovre nelle zone di attestamento ciclabile. L’articolo 154, comma 2, con l’aggiunta di un ultimo periodo, esonera i ciclisti dall’obbligo delle segnalazioni manuali nella zona di attestamento ciclabile, mente il nuovo comma 3-bis dispone che ai conducenti di velocipedi è consentito cambiare direzione all’interno della zona di attestamento ciclabile per compiere le manovre consentite, nella sola fase di rosso semaforico.

Deroghe al divieto di affiancamento. Il divieto di affiancamento previsto dall’articolo 182, comma 1, non trova applicazione oltre che sulle strade urbane ciclabili, anche sugli itinerari ciclopedonali e nelle zone ciclabili.


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