Infrazioni codice della strada: quando e come contestarle

Girolamo Simonato 18 Marzo 2013
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Chi utilizza di più la strada ha un rischio più elevato di essere soggetto alle contravvenzioni. Tra limiti di velocità, divieti di sosta, strisce blu, zone a traffico limitato, sensi unici, lavaggio strade e chi più ne ha più ne metta, non è poi così raro commettere qualche infrazione con conseguente sanzione amministrativa.

Tuttavia, in alcuni casi può valere la pena impugnare il verbale di accertamento, soprattutto quando l’infrazione risulta facilmente contestabile in quanto ingiusta o comunque illegittima.

Il termine per decidere se pagare o fare ricorso è piuttosto breve: 60 giorni dalla notifica del verbale, questo si verifica nel caso che la pattuglia delle Forze di Polizia Stradale abbiano contestato immediatamente, oppure, nei casi eccezionali previsti dall’art. 201, comma 1 bis, del codice della strada, dalla sua notifica, la quale non deve essere superiore ai 90 (novanta) giorni dall’accertamento se residente in Italia e 360 (trecentosessanta) se residente all’estero .

A tal proposito, è importante ricordare che la regola generale è quella della contestazione immediata della violazione da parte degli agenti accertatori, proprio per consentire al conducente-trasgressore di esercitare il suo diritto di difesa ed esporre le proprie ragioni nell’imminenza del fatto.

Si ricorda che il termine per il pagamento è di 60 (sessanta) giorni, presso il Comando accertatore o tramite altre modalità contemplate nel verbale.

Qualora vi fossero validi motivi per contestare il verbale ed anche serie possibilità di vederselo annullare, essi vanno esercitati sempre entro 60 giorni dalla sua consegna/notifica al Prefetto del luogo ove è stata accertata l’infrazione, o in alternativa al Giudice di Pace di luogo. Ma attenzione: questo ha un termine di 30 (trenta) giorni della notificazione e/o contestazione.

Tuttavia un più forte deterrente per i ricorsi al Giudice di Pace contro le multe ed in genere ogni sanzione amministrativa è stato introdotto dalla recente legge n. 191 del 23 dicembre 2009 in base alla quale a partire da quest’anno tali ricorsi non sono più gratuiti, ma è necessario pagare il contributo unificato (30 euro per sanzione fino a 1.500 euro – 70 euro per sanzioni di importi superiori) oltre 8 euro di marca da bollo a titolo di rimborso forfettario dei diritti di cancelleria.

Qualora, infine, si lascino scadere i 60 giorni senza pagare né proporre ricorso, l’ente creditore potrà dare il via all’iter della riscossione, con l’iscrizione a ruolo, notifica della cartella di pagamento.

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