Il Ministero dell’Interno con circolare 17/6/2020 informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2020, il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno del 28 maggio 2020 che sospende sino al 31 dicembre 2020 l’applicazione di alcune norme del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.
Con il provvedimento 28/5/2020 è stata sospesa l’applicazione di alcune disposizioni del disciplinare contenute, in particolare, nei seguenti articoli:
• art. 7, comma 2-bis) relativo all’impiego del veicolo con il cartello recante l’indicazione “FINE MANIFESTAZIONE”, nelle gare che prevedono la partecipazione di oltre 3.000 concorrenti;
• art. 7-bis), comma 2-bis), relativo all’impiego degli ASA (addetti alle segnalazioni aggiuntive) nelle manifestazioni che prevedono la partecipazione di oltre 1.000 concorrenti, per il presidio di tutte le intersezioni con strade aventi diritto di precedenza, delle intersezioni regolate da semafori nonché dei punti sensibili del
percorso;
• art. 7-bis), comma 4-bis), relativo all’obbligo per gli ASA di presidiare le intersezioni sino al passaggio del veicolo con il cartello recante l’indicazione “FINE MANIFESTAZIONE”;
• art. 7-ter), che prevede l’obbligo per il responsabile della scorta tecnica, di verificare, prima dell’inizio della manifestazione, il corretto impiego dei mezzi e dispositivi di soccorso e protezione.
La sospensione comporta l’applicazione delle disposizioni eventualmente previste sullo specifico argomento dai regolamenti sportivi, la violazione delle quali non può essere sanzionata ai sensi dell’ art. 9 CDS.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Provvedimento Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27/11/2002 (G.U. 5/2/2003 n. 29) – Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada
- Articolo 1 – Persone che possono svolgere l’attività di scorta
- Articolo 2 – Rilascio dell’attestato di abilitazione per il servizio di scorta
- Articolo 3 – Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell’attestato per il servizio di scorta
- Articolo 3 bis – Rilascio e rinnovo dell’attestato
- Articolo 3 ter – Revoca dell’attestato di abilitazione per i servizi di scorta
- Articolo 4 – Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche
- Articolo 5 – Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli utilizzati per le scorte tecniche
- Articolo 6 – Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica
- Articolo 6 bis – Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale adibito ai servizi di segnalazione aggiuntiva
- Articolo 7 – Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta tecnica
- Articolo 7 bis – Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva
- Articolo 7 ter – Verifica dell’impiego di mezzi e dispositivi di soccorso e di protezione
- Articolo 8 – Posizione dei veicoli di scorta tecnica
- Articolo 8 bis – Posizione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva
- Articolo 9 – Utilizzo dei dispositivi luminosi
- Articolo 10 – Il responsabile della scorta
- Articolo 11 – Obblighi delle persone che effettuano la scorta
- Articolo 12 – Modalità di svolgimento della scorta tecnica con veicoli
- Articolo 12 bis – Obblighi del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva
- Articolo 13 – Disposizioni transitorie
- Allegato 1 – Materie delle prove d’esame
- Allegato 2 – Attestato di abilitazione
- Allegato 1 bis – Modalità e materie del corso e della prova d’esame per ottenere l’attestato di abilitazione di cui all’art. 3-bis
- Allegato 2 bis – Attestato di abilitazione
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