Non tutte le ciambelle però vengono col buco, soprattutto quando fare ciambelle non è il proprio mestiere (in questo caso lo sconto); ed infatti, per una questione che pare così semplice, è stato necessario emettere la quinta circolare esplicativa da parte del Ministero dell’Interno (nello specifico prot. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16 settembre 2013) con la quale, ferme restanti tutte le precedenti disposizioni e spiegazioni, si chiariscono i dubbi nei casi di:
1) – mancata copertura assicurativa con o senza riduzione di ¼ con o senza riduzione del 30% e su quale sia l’importo della cauzione da versare;
2) – impossibilità di concedere la riduzione del 30% nelle ipotesi in cui è prevista la sospensione della patente anche quando la patente non è necessaria in ragione del veicolo condotto (esempio: velocipede). Si badi bene: non si reintroduce sospensione della patente per chi va in bicicletta, ma se per quella violazione il codice la indica, pur non applicando la sospensione, non si applica nemmeno la riduzione del 30%;
3) – possibilità di pagare con riduzione del 30% quando la sospensione non è prevista alla prima violazione ma solo nelle ipotesi di recidiva (esempio sistemi di ritenuta art. 172);
4) – impossibilità di concedere la riduzione del 30% nelle ipotesi in cui è prevista la confisca (poco importa se poi la confisca è stata effettivamente portata a termine);
5) – impossibilità di concedere la riduzione del 30% nelle ipotesi in cui è stato richiesto il pagamento rateale con le modalità previste dall’art. 202-bis cds, essendo evidente in tale ipotesi la volontà di non pagare entro 5 gg (o meglio, a parere di chi scrive, la possibilità. Ma su questo non è escluso possa intervenire la Corte Costituzionale valutando se è legittimo impedire lo sconto a chi chiede di pagare a rate per “mancanza di fondi”).
Sarà l’ultima? Chi lo sa! Anzi forse no.
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