La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 152/2023 dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 219, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «[q]uando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222».
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