La Cassazione penale sulla coltivazione domestica di sostanza psicotrope

di Saverio Linguanti

4 Giugno 2021
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La pronuncia della Cassazione Penale, Sez. III dell’11 gennaio 2021 n. 644 fornisce occasione per aggiungere un elemento di valutazione nel ben noto ed ampio dibattito sull’uso personale delle sostanze psicotrope e sulla loro coltivazione per tale finalità.

E’ indubbio che otto il profilo normativo sia necessario partire dall’esame dell’articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, che punisce con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 chiunque senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14.

 

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