La Cassazione (sentenza 20391/2021) ha confermato il pagamento dello straordinario ai vigili in turnazione non considerando le varie eccezioni sollevate dall’ente. In primo luogo, non è stata accettata l’eccezione formulata dall’ente locale sulla obbligatoria autorizzazione del comandante che non sarebbe avvenuta nel caso di specie. In secondo luogo, il limite pro capite, la mancata provvista economica sul fondone dello straordinario, non sono stati considerati elementi sufficienti per negarne il pagamento. Infine, non è stata accolta l’eccezione dell’ente locale su una possibile duplicazione ed incompatibilità contrattuale tra il pagamento in turno del personale con le ore eccedenti la turnazione, considerando i due elementi contrattualmente differenti.
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