Il presupposto è rappresentato ovviamente dall’articolo 92 del Codice Penale che alla rubrica «Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata», cosi sancisce : “L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata”.
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