Le linee guida, previste dal decreto legge 127/2021 e validate dalla Conferenza Unificata del 7 ottobre, chiariscono che l’obbligo di possedere ed esibire il green pass come condizione per il primo accesso al luogo di lavoro riguarderà dal 15 ottobre non soltanto tutti i dipendenti pubblici, con la sola eccezione degli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, ma anche tutti coloro che accedono alle strutture pubbliche per svolgere qualsiasi attività, dai corrieri ai baristi degli spacci interni. L’obbligo non si applicherà, invece, agli utenti dei servizi.
I controlli
- Ogni ente sarà autonomo nell’organizzare i controlli.
- Le amministrazioni potranno avvalersi di diverse nuove funzionalità, così come della app “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme.
- In caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative, i lavoratori saranno tenuti a comunicare il possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare la necessità di un’efficace programmazione del lavoro.
- Se si dovesse prospettare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni potrà prevedere d’urgenza convenzioni tra enti o ricorrere alla mobilità.
Chi è soggetto all’obbligo
Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata.
Sono esclusi soltanto gli utenti.
I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.
Come viene effettuato il controllo
Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale.
Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.
Per le verifiche, sarà possibile usare l’applicazione gratuita Verifica C-19. Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università.
Maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita
Ogni amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze.
Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio arco temporale.
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