Una modifica di legge questa (anche se per ora solo di decreto legge soggetto a passaggio parlamentare per la conversione in legge) che evidenzia ancora una volta la necessità di definire con una legge di riforma la posizione e le qualifiche della polizia locale. Infatti, salvo il periodo transitorio definito dallo stesso articolo 6, laddove di prevede che “la disposizione non si applica ai procedimenti incorso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai procedimenti per i quali,alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”, si potrebbe verificare una situazione curiosa ma allo stesso tempo tragica.Immaginiamo solo per un attimo un’operazione interforze oppure un servizio, allo stadio o in qualche operazione particolare. Nella malaugurata ipotesi in cui gli operatori finissero gravemente infortunati, quelli appartenenti al comparto sicurezza (polizia di stato, finanza, carabinieri, polizia penitenziaria, ecc), potranno se del caso ottenere la causa di servizio, quelli della polizia locale invece no.
E’ questa una delle differenze incomprensibili fra operatori che svolgono lo stesso lavoro. Come non dimenticare la fascia oraria di reperibilità più elastiche delle forze di polizia comparto sicurezza rispetto a quelle della polizia locale in quanto non differenziata rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici. Oppure la decurtazione nello stipendio per i primi giorni di assenza per la polizia locale e non per il comparto sicurezza. Anche qui una discriminazione non giustificata.
Immaginiamo ancora una volta la solita operazione congiunta con conseguenze agli operatori. L’agente della polizia a competenza statale ha tutti gli onori del caso; quello della polizia locale la decurtazione nello stipendio per i primi giorni di assenza.Una situazione certamente da rivedere!
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