Esiste un conflitto di interessi tra le attività demandate all’agente della Polizia Locale e la partecipazione del medesimo ad attività associative relative ai diritti e alla protezione dei lavoratori, nel caso in cui fornisce pareri e consulenze in merito alle sanzioni, ivi comprese quelle derivanti da violazioni del codice della strada. È stata, pertanto, giudicata corretta la sanzione disciplinare inflitta all’agente di dieci giorni di sospensione, essendo state accertate come incompatibili le attività svolte dal dipendente appartenente alla polizia municipale e la sua attività associativa finalizzata ad agevolare l’impugnazione alle sanzioni al codice della strada, avendo per tali finalità associative il dipendente speso la qualifica pubblica rivestita all’interno dell’amministrazione comunale. A nulla è valso il ricorso del dipendente al giudice del lavoro, al fine di giudicare illegittima la sanzione irrogatagli, avendo sia il Tribunale di primo grado che la Corte di appello confermato come proporzionale la sanzione irrogata, mentre la Cassazione (sentenza n.28121/2021) ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato in ultima istanza dal dipendente.
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