Vende souvenir occupando un’area pubblica con la sua bancarella oltre i limiti di superficie imposti dall’autorizzazione. Commette il reato di cui all’art. 633 c.p. ed è sottoposto alla sanzione amministrativa ex art. 20 C.d.S. – Corte di Cassazione Penale, 15/4/2015

6 Maggio 2015
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Seppur “l’indagato ha documentato di avere ottenuto un’autorizzazione per occupare un posteggio di mq. 4”, per svolgere attività commerciale, dagli accertamenti effettuati ad opera della P.G., risulta che l’odierno impugnante ha occupato, con la “bancarella-oggetto di sequestro, un’area di ben 9 mq., cioè più del doppio rispetto a quanto oggetto di autorizzazione e che la medesima bancarella era posizionata in area diversa rispetto a quella prevista dalla planimetria allegata alla delibera di consiglio comunale.
In sostanza, l’indagato non solo ha occupato un’area diversa rispetto a quella che avrebbe potuto occupare ma ha, comunque, utilizzato per la propria attività commerciale, una bancarella che occupa un area ben superiore rispetto a quella che il medesimo odierno impugnante era autorizzato ad occupare.

Commette il reato di invasione di terreno chi, pur essendo autorizzato dall’ente pubblico, occupa un terreno demaniale diverso e di maggiore estensione di quello per il quale è stata rilasciata la concessione. La sanzione amministrativa di cui all’art. 20 del Codice della Strada non esclude la configurabilità del delitto di cui all’art. 633 cod. pen., trattandosi di due norme che agiscono su piani diversi, essendo l’art. 633 cod. pen. posto a tutela del patrimonio, l’altro (art 20 Cod. della strada) a tutela della sicurezza della circolazione stradale.

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