Nel caso in cui l’accertamento di violazione ex art. 142 codice della strada venga effettuato da un Agente di Polizia Locale e successivamente il verbale venga firmato digitalmente da altra persona (Comandante o Responsabile di Procedimento), questo cambiamento di persona risulta legittimo?
È sempre possibile fare riferimento al principio confermato anche dalla Cassazione secondo il quale quando il regolamento del codice della strada parla di redazione del verbale da parte dell’organo accertatore, fa riferimento a qualsiasi agente dell’organo di polizia procedente, anche diverso da quello materialmente presente al momento della violazione.
Infatti, in tema soccorre la lettura dell’articolo 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, laddove si specifica che, “Qualora la contestazione nelle ipotesi di cui all’articolo 384 del presente regolamento, non abbia potuto aver luogo all’atto dell’accertamento della violazione, l’organo accertatore (e non tanto l’agente che ha provveduto all’accertamento) compila il verbale con gli elementi … (Omissis)”.
A tale interpretazione si è allineata perfettamente la Corte di Cassazione civile, sez. I, con sentenza del 13 settembre 1997, n. 9076, dove ha precisato l’inessenzialità della corrispondenza tra l’agente presente all’accertamento e colui che materialmente ha redatto il verbale, sulla base del sopra indicato principio che alla redazione del verbale può attendere “l’organo accertatore”, senza che abbia alcun rilievo l’identità del soggetto che ha provveduto all’accertamento.
I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che “Di nessun rilievo è, innanzitutto, la circostanza che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano proceduto al rilevamento dell’infrazione, poiché l’art. 385 del regolamento di attuazione del codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale sia compilato dall’organo accertatore, espressione questa che rende legittima la compilazione del verbale da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte di tale organo e sia abilitato, in tale qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza distinzione alcuna fra componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione e componenti che non vi abbiano assistito”.
Tale indirizzo è stato confermato anche nella successiva sentenza della Cassazione civile n. 10015 del 10 luglio 2002 (conforme, Cass. 27 settembre 2001, n. 12105).
Successivamente la questione è stata ripresa nella sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. I, n. 1547/2006, nel senso che deve quindi ritenersi legittima la redazione del verbale poi notificato al ricorrente da soggetto diverso da quello che ha proceduto all’accertamento dell’infrazione, per essere la validità della contestazione condizionata soltanto dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa per il trasgressore, che non può dedurre detta violazione se non indicando le omissioni, nella contestazione stessa, sugli elementi di tempo, luogo e fatto dell’infrazione, che gli hanno impedito di difendersi in concreto (citata, Cass. 29 ottobre 2004 n. 21007).
Quanto alle modalità si conviene che sia necessario da parte della pattuglia o dell’agente presente al momento della violazione, redigere un verbale dell’attività svolta, dove, come di consueto si dà atto delle modalità con le quali si sono svolte le operazioni di accertamento strumentale (riportando la chilometrica, le modalità di presegnalamento della postazione, l’apparecchio utilizzato e la regolarità delle verifiche di taratura e funzionalità, gli orari di inizio e fine delle operazioni, etc.); il verbale sarà depositato agli atti e sarebbe opportuno riportarne gli estremi sui verbali redatti nella procedura d’ufficio, in modo da cristallizzare la correttezza delle operazioni.
PER APPROFONDIRE
Decreto Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 (S.O. 28/12/1992 n. 303) Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della StradaCorte di Cassazione Civile sez. I 27/7/2002 n. 12105 Immediata contestazione di violazione amministrativa – Redazione del verbale da parte di soggetto diverso dall’agente accertatore – Appartenenza del soggetto allo stesso organo dell’accertatoreCorte di Cassazione Civile sez. I 10/7/2002 n. 10015 Circolazione stradale – Illecito amministrativo – Sanzioni amministrative – Verbale di accertamento – Sottoscrizione – Soggetto legittimato – Sottoscrizione dell’agente accertatore – Addetto all’ufficio – SufficienzaCorte di Cassazione Civile sez. I 13/9/1997 n. 9076 Contestazione e notificazione-Infrazione-Verbale di contestazione-Compilazione da parte di un agente diverso dall’accertatore-Rilevanza – Esclusione |
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