Babbo Natale può bere?

Maurizio Marchi 28 Novembre 2014
Modifica zoom
100%
Sembra proprio di no dalla lettura dell’articolo 186 bis, laddove si legge che sono soggetti al tasso zero, fra le altre categorie, i conducenti che trasportano a titolo professionale persone.

In pratica pertanto, chi trasporta persone (autobus, scuolabus, taxi, NCC, ecc) deve rispettare il tasso zero.

La stagione natalizia ci porta ad alcune considerazioni legate alla tipologia di veicoli che si trovano in circolazione nei centri storici.

 

TRENINI TURISTICI

Per condurli è necessaria patente D+E. D in ragione del fatto che i passeggeri sono più di 8 escluso il conducente. E in ragione dei rimorchi trainati.

Non è necessaria invece la CQC a condizione che la velocità massima consentita non superi i 45 km/h (questo per effetto dall’art. 16 D. Lgs 286/05 e art. 2 Direttiva 2003/59/CE).

Se il veicolo trasporta persone uso terzi, il conducente deve rispettare il tasso zero previsto dall’articolo 186 bis cds.

 

CALESSE O SLITTA “BABBO NATALE”

Non è prevista per il conducente alcuna patente di guida, né CQC. Trattandosi di veicolo a trazione animale è necessario sia munito della speciale targa rilasciata dal Comune e revisionato ogni cinque anni.

Serve ovviamente licenza comunale.

Se il veicolo trasporta persone uso terzi, il conducente deve rispettare il tasso zero previsto dall’articolo 186 bis cds.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento