Solo il concorso di cause indipendenti può liberare l’automobilista dalla responsabilità penale – Corte di Cassazione Penale, 21/4/2015

29 Aprile 2015
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La vicenda vede come imputato un automobilista che procedendo ad una velocità non commisurata al centro abitato, al limite previsto e al fondo stradale bagnato dalla pioggia, in corrispondenza di un’intersezione impattava con la bicicletta condotta dalla vittima che, provenendo dalla destra, ometteva di dare precedenza all’automobile.
L’imputato proponeva ricorso per la cassazione della sentenza lamentando l’omissione delle valutazioni del consulente tecnico della difesa, senza dare atto del motivo che avrebbe escluso un concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro.

La Corte di Cassazione richiama il principio per cui, in caso di incidenti stradali, il nesso causale (presupposto della responsabilità per il sinistro) può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, si accerti che ipotizzando la condotta doverosa che avrebbe impedito l’evento, questo non si sarebbe verificato o avrebbe condotto a conseguenze meno gravi.

Infine, il tema di concorso di cause indipendenti può ritenersi escluso solo qualora il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ravvisabile alcun profilo colposo, si sia trovato per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare l’altro veicolo e di osservarne i movimenti, perchè attuati in modo rapido o improvviso.

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