Dal Convegno di La Spezia la relazione di Gianluca Fazzolari “Non punibilità per particolare tenuità del fatto. Cosa cambierà per le attività della polizia giudiziaria?”

27 Aprile 2015
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Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 18 marzo 2015, è stato pubblicato il Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della  legge 28 aprile 2014, n. 67”, che entra in vigore ed avrà piena efficacia a decorrere dal 2 aprile 2015.

In particolare il neo introdotto testo legislativo, che trae fondamento dalla legge delega 28 aprile 2014, n. 67, all’articolo 1, comma 2, nel modificare le denominazioni del relativo Titolo V – Capo I del codice penale, va ad introdurre l’articolo 131-bis avente ad oggetto l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Sul fronte del diritto processuale penale, poi, gli articoli 2 e 3 della novella legislativa apportano modifiche rispettivamente l’articolo 411 che tratta degli “altri casi di archiviazione” ed all’articolo 469 afferente il “proscioglimento prima del dibattimento”.
Non manca, infine, l’adeguamento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al D.P.R. 14  novembre 2002, n. 313. Ciò detto è di fondamentale importanza sottolineare come il novellato legislativo, così per come concepito e licenziato, contrariamente alle leggende metropolitane diffuse più o meno ad arte, non depenalizza, ovvero non trasforma in illecito amministrativo alcun titolo di reato previsto e punito dal codice penale o dalla legislazione speciale e complementare, ma bensì agisce, nei termini ed alle condizioni che andremo ad illustrare, sugli effetti della punibilità del soggetto rispetto alla tenuità del fatto reato.

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