È stato sequestrato un veicolo e affidato in custodia alla depositeria (se si fosse trattato di un custode-acquirente dopo 5 giorni dalla pubblicazione, sul sito istituzionale della prefettura, dell’avviso di affidamento senza intervento dell’interessato per il ritiro, il veicolo stesso sarebbe transitato nella proprietà dello stesso custode-acquirente interrompendo praticamente sul nascere, la maturazione delle spese di custodia).
All’esito della procedura di cui all’articolo 213 codice della strada la prefettura emette ordinanza di confisca, precisando che la quantificazione avverrà secondo tariffe stabilite dalla prefettura stessa e riscosse dal comune con richiamo all’articolo 27 della legge 689/81.
Occorre chiarire i seguenti aspetti:
– a chi compete l’anticipazione delle spese di custodia al titolare della depositeria?
– a chi spetta liquidare le spese di custodia?
– a chi spetta avviare le procedure di recupero dal trasgressore?
– con quale complesso normativo si avvia e si cura la procedura di recupero?
– e possibile attivare procedure di restituzione soldi in presenza di un preventivo pagamento?
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