Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28 – Non punibilità per particolare tenuità dell’offesa (Prima Parte) – a cura di Massimo Ancillotti

2 Aprile 2015
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Premessa
Preannunciato e preceduto nei mesi scorsi da un fiume di polemiche, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28, con cui si è data attuazione ai contenuti dell’articolo 1, comma 1, lettera m) della legge 28 aprile 2014, n. 67, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.
Nel particolare si tratta della delega conferita dal Parlamento al Governo per escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale.
Il provvedimento legislativo è balzato alle cronache in un recente passato soprattutto perché, con consueta strumentalità politica e ampia colpevole disinformazione, è stato descritto come l’ennesimo episodio del vasto processo di depenalizzazione in essere da decenni o, addirittura, come un surrettizio tentativo di decriminalizzazione.
Al contrario, altro non è che una nuova causa di non punibilità, affidata in concreto alla valutazione oggettiva dei giudici, al ricorrere delle circostanze oggettive richieste dalla norma, oggi in versione più aggravata rispetto ad una prima formulazione. Come vedremo nel prosieguo il tutto si concentra sostanzialmente nella introduzione nel codice penale del nuovo articolo 131-bis inserito in apertura del Capo I del Titolo V, entrambi ridenominati con la previsione, appunto, della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ed anche la rubrica del nuovo articolo reca Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto(1).
E neanche si tratta di un fatto nuovo per l’Ordinamento Giuridico italiano, atteso che già esistono istituti di tale tipologia; si pensi all’articolo 34 del d.lgs. 274/2000, relativo alla omologa causa di non procedibilità per particolare tenuità del fatto, nell’ambito dei reati di competenza del giudice di pace e all’analogo istituto della non punibilità per la c.d. irrilevanza del fatto di cui all’articolo 27 del dpr 448/1988 relativo al sistema processuale minorile. Certo, si tratta di un potere discrezionale non irrilevante affidato ai giudici che, al concreto presentarsi delle condizioni richieste dalla legge, potranno pervenire ad un giudizio di proscioglimento o accettando la richiesta di archiviazione formulata dal PM in sede di indagini preliminari, ovvero emettendo sentenza di proscioglimento in sede predibattimentale o all’esito del dibattimento. Nonostante alcuni temperamenti(2), diretti “a far credere” che si tratti pur sempre di un giudizio di colpevolezza, si tratta in definitiva di un vero e proprio giudizio di proscioglimento. Ma di questo più oltre nel dettaglio.

Alcune considerazioni preliminari
Il decreto legislativo 28/2015 entra in vigore il prossimo 2 aprile 2015 e per le nostre finalità riteniamo opportuno proporne una lettura commentata, finalizzata all’accertamento degli eventuali riflessi che può produrre nell’ambito dell’attività operativa dei Copri di Polizia Locale, lasciando alla speculazione dei giuristi gli infiniti dibattiti e le sconfinate interpretazioni che ne deriveranno.
Sul punto e prima di tutto due considerazioni: la prima, ovvia ma irrinunciabile, riguarda la natura della riforma. La nuova causa di non punibilità è affidata alla esclusiva competenza dei giudici e non riguarda in alcun modo competenze decisionali degli organi di polizia giudiziaria. Per tali motivi il fatto-reato accertato, per quanto anche apparentemente di particolare tenuità, deve essere riferito con formale comunicazione di notizia di reato nei termini previsti dall’articolo 347 c.p.p. (o 11 d.lgs. 274/2000 o 107-bis disp. att. cpp), senza operare alcuna riflessione rispetto al pregresso.

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