Decreto milleproroghe – Confermate le anticipazioni sulle nuove disposizioni relative alla circolazione dei monopattini elettrici e le proroghe per la revisione delle macchine agricole

Monopattini elettrici e proroghe per la revisione delle macchine agricole

1 Marzo 2022
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Confermate le anticipazioni sulle nuove disposizioni relative alla circolazione dei monopattini elettrici e le proroghe per la revisione delle macchine agricole.

 

Articolo 10 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilita’ sostenibili

 

1. Il termine di cui all’articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all’articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ ulteriormente differito al 31 dicembre 2022.

1-bis. All’articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

1-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75-bis e’ sostituito dal seguente: «75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica gia’ in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024»;

b) il comma 75-terdecies e’ sostituito dal seguente: «75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocita’ non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorita’ ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi».

2. Ai fini dell’assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall’articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:

a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per l’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie;

c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma 671 per l’assegnazione delle citate risorse alle imprese beneficiarie.

2-bis. Al fine di assicurare continuita’ nell’operativita’ delle amministrazioni pubbliche correlata all’esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare gia’ costituiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell’eccezionale congiuntura economica connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche’ dei suoi effetti di alterazione dell’ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-sexies:

1) all’alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ di quanto previsto dall’articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennita’ o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonche’ dei connessi accordi di manleva o d’indennizzo»;

b) al comma 2-septies, secondo periodo, la parola: «ventiquattro» e’ sostituita dalla seguente: «quarantotto».

3. Ai fini dell’assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall’articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:

a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui all’articolo 1, comma 676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la rendicontazione da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico degli effetti economici imputabili all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all’articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 178 del 2020, per l’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili per l’assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.  3-bis. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».  3-ter. All’articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

3-quater. All’articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto di merci, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3-quinquies. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e’ autorizzato ad apportare al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l’obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l’esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonche’ per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l’ottenimento del brevetto.

3-sexies. All’articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e di 4 milioni di euro per l’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l’anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022»;

b) al terzo periodo, le parole: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti».

3-septies. A decorrere dall’anno 2022, le Autorita’ di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilita’ di bilancio, una quota pari all’1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al finanziamento, nel limite delle eventuali risorse complessivamente affluite sul fondo di cui al comma 3-octies del presente articolo, di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione nonche’ per i dipendenti delle medesime Autorita’ di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

3-octies. Le risorse di cui al comma 3-septies, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita’ di sistema portuale, di cui all’articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies del presente articolo.

3-decies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-sexies, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

3-undecies. Al primo periodo del comma 338 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019» sono inserite le seguenti: «, a 5 milioni di euro per l’anno 2022, a 1 milione di euro per l’anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036».

3-duodecies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-undecies, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2022, a 1 milione di euro per l’anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-terdecies. I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e’ istituito un fondo, denominato “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto”, con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato “buono patente autotrasporto”, pari all’80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di eta’ compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attivita’ di autotrasporto di persone e di merci. Il “buono patente autotrasporto” puo’ essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalita’ di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonche’ le modalita’ di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l’anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis e’ destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalita’ di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili puo’ avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle societa’ SOGEI – Societa’ generale d’informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformita’ al comma 1 dell’articolo 43 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall’utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l’erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis».

3-quaterdecies. Il comma 25-bis dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ abrogato.

3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-terdecies, pari a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili;

b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

3-sexiesdecies. All’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente:

«3-bis. All’articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “12 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “24 mesi”. La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica gia’ definite con l’aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino gia’ avviate a tale data, la proroga e’ limitata al tempo strettamente necessario all’aggiudicazione».

3-septiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento, per l’anno 2022, delle funzioni attribuite alla societa’ Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e’ autorizzato a trasferire alla medesima societa’ una somma non superiore alla meta’ della quota massima prevista all’articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di euro per l’anno 2022, utilizzando le risorse di cui all’articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019.

3-duodevicies. All’articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 21 e’ inserito il seguente:

«21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell’Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l’esecuzione delle attivita’ previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L’accordo transattivo di cui al presente comma e’ efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimita’ da parte della Corte dei conti»;

b) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022»;

c) al comma 27-ter, le parole: «al decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilita’ con gli ambiti di rilascio,» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis».

3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell’itinerario Sassari-Olbia, all’articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

 

Articolo 11 – Proroga di termini in materia di transizione ecologica

 

1. All’articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all’etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».

2. All’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all’etichettatura degli imballaggi, e’ inserito il seguente: «5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l’etichettatura di cui al comma 5.».

3. Il termine per l’erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all’articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e’ stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022.

4. All’articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Conseguentemente l’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti dall’articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, di cui all’articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ rifinanziato per un importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

4-ter. All’onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

5. Il termine di cui all’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, e’ prorogato di 60 giorni.

5-bis. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell’esercente pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

5-ter. Al fine di sostenere la continuita’ dell’esercizio delle attivita’ imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

5-quater. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di mancata interoperabilita’ tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo e’ differito al 30 aprile 2022».

5-quinquies. Dopo il comma 837 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie ittiche d’acqua dolce riconosciute come autoctone, e’ inserito il seguente: «837-bis. Al fine di consentire un’adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l’articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l’immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all’applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».

5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «2023» sono inserite le seguenti: «, e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,».

5-septies. Al fine di dare continuita’ agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo, all’articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».

5-octies. La rideterminazione delle modalita’ di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e’ effettuata entro il 30 giugno 2022.

5-novies. Al comma 828 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l’anno 2022 a favore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».  5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

 

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