Ecco, questa è tutta un’altra storia, una vicenda nella quale abbiamo una mamma, molto amante della movida, che lascia i figli minorenni (6 e 10 anni all’epoca dei fatti) nell’automobile, chiusa a chiave, parcheggiata dinanzi al locale dove lei si va a divertire.
La signora viene condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto e punito dall’articolo 591 c.p. (Abbandono di persone minori o incapaci – Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale (582 c.p.), ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate (64 c.p.) se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio (540 c.p.), dal tutore (346 c.c.) o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato (291 c.c.).) e decide, quindi di ricorrere in Cassazione.
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