La grossolana contabilità (l’annotazione dei clienti e degli importi) che uno spacciatore aveva organizzato è stata considerata, da sola, sufficiente affinché la condotta del soggetto potesse essere ritenuta grave. Tale conclusione alla quale era pervenuta prima la Corte d’Appello e, successivamente, la Corte di Cassazione, era giustificata proprio da quanto rinvenuto dalla polizia giudiziaria, grazie al quale è stata dimostrata
la continuità dell’attività e la capacità di approfittare proficuamente del mercato degli stupefacenti. E’ stata, dunque, la particolare gravità dei mezzi utilizzati e delle modalità dell’azione, ad elidere, nel ragionamento del giudice di merito, la scarsa importanza del parametro quantitativo.
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