Per effetto dell’attribuzione delle funzioni inerenti l’attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, gli “ausiliari” devono conformarsi alle regole generali dettate dal Codice della Strada, comprese le modalità di accertamento e per tutte le fasi successive del procedimento sanzionatorio.
A tali soggetti è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni loro attribuite.
A tutti gli ausiliari del traffico è conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli in funzione dell’ambito territoriale e funzionale in cui possono esercitare le loro attività di accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata dei veicoli.
La rimozione può essere disposta in tutti i casi in cui essa costituisce sanzione amministrativa accessoria a una violazione per divieto di sosta o di fermata accertata e, più in generale, in tutti i casi in cui, pur non essendo prevista come sanzione accessoria, debba essere disposta perché il veicolo costituisce motivo di pericolo o intralcio al traffico.
L’art. 12-bis, comma 4, CDS, stabilisce infatti che ad essi sia concesso il potere di rimozione forzata dei veicoli in tutti i casi previsti dall’art. 159 CDS.
Per espressa disposizione del comma 5 dell’art. 12-bis CDS, l’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale da parte del personale è di competenza dell’amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti e, quindi, di norma gestiti dalla polizia locale. Di conseguenza, al responsabile di questa struttura compete la responsabilità del procedimento amministrativo, il coordinamento e il controllo dell’attività svolta da questi soggetti.
L’art. 12-bis CDS, oltre ad aver attribuito agli uffici e ai comandi di polizia locale la gestione dell’attività sanzionatoria degli accertamenti compiuti su strada dagli “ausiliari”, ha affidato agli stessi compiti di organizzazione e di verifica sull’operato di tali soggetti.
Infine, si sottolinea che l’art. 12-bis, comma 6, CDS, consente l’utilizzo di tecnologia digitale o strumenti elettronici e fotografici per l’accertamento delle violazioni da parte dei soggetti in argomento.
Anche se non espressamente indicato dal Codice della Strada, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli ausiliari del traffico spettano al comune in ragione della loro dipendenza funzionale dall’amministrazione comunale che li ha nominati. Sull’argomento, si era espresso in tal senso anche il Ministero dell’interno con circolare del 17/08/1998, prot. n. 300/A/55042/110/26, precisando che “… la riscossione dei proventi degli illeciti amministrativi accertati deve essere effettuata dagli uffici o comandi di Polizia Municipale in modo che i proventi stessi possano confluire direttamente, come previsto dall’art. 208, comma 1, alle casse dei comuni per alimentare le attività istituzionali secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 208”.
In caso di ricorso, spetta al Comune l’onere di costituirsi in giudizio fornendo prova della legittimità della nomina degli ausiliari del traffico e, quindi, della loro assegnazione alla legale esplicazione dell’attività di accertamento di competenza.
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