Con la locuzione “privata dimora” viene intesa non solo l’abitazione, ma anche il luogo nel quale si può dimorare con modalità riservate per un tempo apprezzabile ed in relazione al quale si può esercitare lo “ius excludendi alios”. Posto ciò vediamo cosa ha statuito la Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. II, ud. 17 febbraio 2022 – dep. 26 aprile 2022, n. 15889) riguardo la problematica della privata dimora per quanto attiene l’ascensore del condominio.
Già la Corte di Appello aveva confermato la condanna di un uomo per il delitto di rapina, aggravata dalla circostanza che l’aggressione era avvenuta in una dimora privata (vedasi articolo 628, comma 3, n. 3 bis, c.p.).
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