Con una sua Circolare del 23/11/2011 prot. 24328 “Misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale – Richiesta dati al 31 dicembre 2011”, l’ARAN precisa che “è necessario acquisire i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2011. La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell’Agenzia, è stata predisposta un’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE). Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla circolare n. 1 del 2011 (nota Aran n. 13469 del 9.9.2011) pubblicata nel sito internet dell’Aran sia nella sezione relativa all’Evidenza, sia nella sezione Accertamento Rappresentatività, alla voce Deleghe.“
La questione non è di poco conto: il dato rilevato, combinato con i risultati delle elezioni RSU in programma nella prima metà di marzo, consentirà di stabilire quali sono i sindacati che raggiungono la rappresentatività, cioè il fatidico 5% che consente di contrattare e sottoscrivere i contratti nazionali, nonché di essere presente nei singoli enti nella contrattazione locale. I sindacati che non raggiungeranno la rappresentatività potranno essere presenti nella contrattazione locale solo indirettamente, cioè qualora siano riusciti a far eleggere nelle RSU un loro rappresentante. Da non dimenticare però che il rappresentante RSU, come il parlamentare (ma con meno privilegi) rappresenta tutti i lavoratori e non necessariamente la politica del sindacato nelle cui liste è stato eletto. La differenza non è di poco conto: un delegato o rappresentante sindacale, se non rispetta gli imput della propria organizzazione, può essere rimosso e sostituito; il rappresentante eletto nelle RSU non può essere “sfiduciato” dal proprio sindacale e resta in carica fino alle successive elezioni (oppure fino a quando non si dimette spontaneamente).
Per la Polizia Locale, sindacati autonomi molto diffusi nella polizia locale, rischieranno di essere tagliati fuori perché, pur avendo migliaia e migliaia di tesserati, la percentuale di rappresentatività sarà calcolata sul numero complessivo dei dipendenti degli enti locali. A titolo di esempio, un sindacato molto conosciuto nella categoria, con poco meno di diecimila tesserati, senza accordi “elettorali”, sarebbe sicuramente tagliato fuori. Ma non è l’unico: altri si sono “sciolti” entro altre sigle già da tempo. E’ questo, per esempio, il motivo per il quale è stato costituito il DICCAP (DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI E POLIZIE LOCALI) formato da FENAL e SULPM ed aderente alla confederazione CONFSAL. Ma attenzione! Il rilevamento delle deleghe di fine anno dovrà essere imputato correttamente alle nuove sigle sindacali: diversamente “i numeri” andranno persi.
La rilevazione avrà ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31.12.2011 (ovvero per le quali è stata effettuata una trattenuta nella relativa al mese di gennaio 2012).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento