Il ricorso, in particolare, lamentava che il G. di P. aveva omesso di pronunciarsi sulla questione preliminare riguardo la genericità della contestazione per la mancata indicazione del provvedimento istitutivo della ZTL e la mancanza di prova circa l’esistenza del citato provvedimento.
In particolare, ha affermato la Corte di Cassazione, la mancata indicazione sul retro del segnale verticale di prescrizione degli estremi dell’ordinanza di apposizione, come previsto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esenta l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare.
Cassazione Civile, sez. VI, ord. 27 maggio 2022, n. 17303
Una società in nome collettivo aveva proposto ricorso avverso la sentenza di un Tribunale che aveva confermato la sentenza di rigetto del G. di P. per l’opposizione ad una sanzione amministrativa.
La competente Prefettura – Ufficio Territoriale Del Governo era rimasta intimata.
Cosa ha detto la Corte di Cassazione
Con due motivi di ricorso era stata contestata l’omessa pronuncia sulla questione preliminare circa la genericità della contestazione per mancata indicazione del provvedimento istitutivo della ZTL e la mancanza di prova circa l’esistenza di tale provvedimento.
I Giudici hanno valutato i motivi manifestamente inammissibili.
In particolare, per potersi ritenere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositiva dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita “aliunde” (da un’altra fonte – N. di T.) dall’utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l’obbligo stesso scaturisce (Sez. 2, Sentenza n. 3660 del 13 febbraio 2009).
Inoltre, in tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del C.d.S. – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare (ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 12431 del 20 maggio 2010).
In sostanza l’automobilista è avvertito del divieto dalla segnaletica stradale fermo restando che l’obbligatorietà della prescrizione ivi contenuta rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale è stato apposto cosa che nella specie è avvenuta.
Alla luce di quanto affermato la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso affermando altresì che ricorrevano i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
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