Fattispecie:
– manifestare ubriachezza,
– compiere atti contrari alla pubblica decenza,
– esercitare il commercio sulle aree pubbliche senza le prescritte autorizzazioni,
– esercitare, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine,
– porre in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture fisse e mobili delle aree ferroviarie, aeroportuali, marittime e di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, i presidi sanitari e le zone che ospitano fiere, mercati e spettacoli, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.L. n. 14/2017, art. 9, commi 1-2
D.L. n. 113/2018
SANZIONE
Amministrativa pecuniaria da: € 100 a € 30
In caso di violazione dell’ordine di allontanamento: sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 900 (art. 10, comma 1, D.L. n. 14/2017).
AUTORITA’ COMPETENTE
Sindaco
NOZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI
• Il c.d. “Decreto sicurezza-bis” (D.L. 5.8.2019, n. 53) ha modificato, talvolta introdotto, varie disposizioni; fra le prime rientra quella relativa all’ulteriore ipotesi di “allontanamento”.
In generale l’ordine di allontanamento è un provvedimento amministrativo (introdotto dall’art. 9 del D.L. 20.2.2017, n. 14) che prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di un ordine (appunto, di allontanamento) dal luogo della condotta illecita nei confronti di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi “ivi previsti”, impedisca l’accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze (co. 1).
• Le condotte sanzionate con DASPO urbano sono: essere colto in stato di manifesta ubriachezza (art 688 c.p.); compiere atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.); esercitare il commercio sulle aree pubbliche senza le prescritte autorizzazioni (art. 29 D.L. n. 114/1998); senza autorizzazione, esercitare attività di parcheggiatore o guardiamacchine; porre in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture fisse e mobili delle aree ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, i presidi sanitari e le zone che ospitano fiere, mercati e spettacoli, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti.
• Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
• Riferimenti normativi: D.L. n. 14/2017; D.L. n. 113/2018.
NOTE OPERATIVE E PROCEDURALI
- Accertata la condotta illecita, identificare il soggetto coinvolto.
- Redigere verbale di contestazione e di allontanamento, da notificare e poi inviare poi al Questore.
- Allontanare il soggetto dalla zona inibita.
PER APPROFONDIRE
Prontuario per le attività di polizia
di Andrea Girella, Filippo Girella
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